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Statuto dell'associazione

Allegato A) al n. 143229 di rep. E n. 39448 di racc.
STATUTO
Art.1 - Costituzione, sede e durata
1.1 - È costituita con sede a Fontane di Villorba (TV) in Via Trieste 70/b, un'associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE PERDUTA/MENTE Onlus" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), in acronimo "PER.ME." Onlus.
Il consiglio direttivo ha facoltà con propria delibera di trasferire la sede.
L'associazione opera a livello locale, nazionale ed internazionale.
1.2 - L'associazione è a tempo indeterminato. Può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea generale dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto. Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:a) per il venir meno della totalità degli associati;b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 2 - Oggetto sociale
2.1 - "PER.ME"Onlus è una associazione senza fini di lucro, che ispirandosi ai principi di solidarietà umana e di democrazia, persegue esclusivamente attività aventi finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro alcuno, svolgendo la propria attività ai sensi del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme di legge in materia. L'associazione opera a favore di persone con diversa abilità e delle loro famiglie. L'associazione si propone ogni azione che comporti miglioramento della qualità della vita delle persone affette da forme di decadimento e deterioramento cognitivo di vario tipo e grado (ad es. malattia di Alzheimer e altre forme si demenza) di seguito indicate per brevità persone diversamente abili, di tutta la loro famiglia, di donne, familiari e non familiari.
L'associazione si propone in particolare di:
- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionali coinvolte nella gestione di coloro che sono affetti dai vari tipi di demenza;
- diffondere la cultura del valore della diversità;
- stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia sulle malattie di demenza;
- assistere e sostenere le famiglie che si prendono cura delle persone affette da malattie di demenza;
- tutelare i diritti dei malati e dei loro familiari al fine di ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza alle persone affette da demenza e per la formazione di personale sociosanitario specializzato;
- promuovere il potenziamento delle famiglie attraverso attività di mutuo-aiuto;
- prevenire e contrastare forme di violenza fisica, psicologia e relazionale nei confronti dei malati di demenza e delle loro famiglie;
- promuovere la valorizzazione del lavoro di cura sul piano etico, sociale, economico, sanitario, legislativo, delle pari opportunità e delle pari dignità;
- promuovere attività e azioni integrate a favore delle donne e degli uomini che svolgono lavoro di cura;
- promuovere percorsi innovativi di integrazione degli interventi sanitari e assistenziali con la partecipazione della cittadinanza attiva e dei familiari in sinergia con le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie ed in genere le istituzioni pubbliche ed il terzo settore.
2.2 - Per conseguire il proprio oggetto sociale l'Associazione "PER.ME" Onlus opera per:
- tutelare la dignità ed i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dall'Unione Europea e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei diversamente abili;
- perseguire la tutela delle persone diversamente abili curando la loro dignitosa collocazione, ed in particolare stimolare iniziative atte a favorire la vita indipendente e la residenzialità delle persone prive di sostegno familiare;
- promuovere sul territorio interventi (ri)abilitativi e l'integrazione, nel tempo libero ed ogni altra opportunità di partecipazione sociale;
- promuovere e/o gestire attività di formazione, consulenza, aggiornamento per le famiglie dei diversamente abili e per personale operante nel settore;
- promuovere attività di ricerca in campo sociale e sanitario in concerto con enti pubblici e privati;
- promuovere nuove forme di cittadinanza attiva, di tutela del diritto alla salute, della tutela del diritto alla dignità attraverso il lavoro in rete e sinergia con enti pubblici e privati.
Per realizzare le finalità statutarie l'associazione altresì potrà:- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità previste dal presente statuto;- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche ed enti privati nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purchè in sintonia con le finalità etiche del presente statuto. L'associazione opera esclusivamente nell'ottica del perseguimento di finalità di solidarietà sociale; non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, salvo che non si tratti di attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 3 - Logo e denominazione
3.1 - Il logo "PERDUTA/MENTE" Onlus è di uso esclusivo dell'associazione. Il logo è un cervello stilizzato sul quale appare un piccolissimo fazzoletto annodato e la cui parte superiore è completamente annebbiata. Al lato destro vi è l'iscrizione "PERDUTA/MENTE" Onlus.
Art. 4 - Soci
4.1 - "PER.ME." Onlus è composta da soci individuali e organizzazioni che condividono la medesima sensibilità verso i diversamente abili ed intendono adoperarsi per le finalità di cui all'art. 2, e da familiari di malati di demenza, per i quali è prevista la possibilità di iscrizione collettiva per l'intera famiglia, con le modalità decise dall'assemblea dei soci, sum proposta del consiglio direttivo.
I Soci si suddividono in:
- soci Fondatori: sono coloro che risultano dall'atto costituito dell'Associazione. Ad essi competono tutti i diritti e gli obblighi a carico dei soci ordinari;
- soci Ordinari: sono coloro che prenderanno parte all'associazione tramite tesseramento ordinario;
- soci Sostenitori: sono coloro che pur non prendono parte attivamente alla vita dell'Associazione ne condividono le finalità.
Art 5 - Diritti e doveri del socio
5.1 - La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano. Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il consiglio direttivo.
5.2 - I soci sono tenuti:1. all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;2. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della "PER.ME" Onlus e/o derivanti dall'attività svolta.
5.3 - L'adesione a "PER.ME" Onlus è libera per chiunque ne condivida i fini statutari. Tutti i soci sono elettori attivi e passivi.
5.4 - La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo, che si pronuncia a maggioranza semplice entro sessanta giorni. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente statuto.
5.5 - Gli associati svolgeranno la loro attività su base volontaria e non retribuita. Potranno, altresì, esserci condizioni la cui attività sarà retribuita o rimborsata.
5.6 - Il contributo associativo è intrasmissibile.
5.7 - La qualità di associato si perde per recesso, decesso o esclusione per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.
Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito, insindacabilmente, dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associate versate.
5.8 - I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea. L'annualità sociale coincide con l'anno solare.
Art. 6 - Patrimonio
6.1 Il patrimonio della "PER.ME." Onlus è costituito dalle quote associative e dai contributi dei soci, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione, dall'utile risultante da manifestazioni, sottoscrizioni, iniziative patrocinate, promosse e curate dall'associazione stessa e da altri in suo favore, da contributi anche statali, regionali e di enti pubblici e privati italiani ed esteri, da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto, dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'associazione; da eventuali entrate per attività direttamente connesse a quelle previste dal presente statuto provenienti da servizi prestati dall'associazione, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
6.2 - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, conformemente alle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo, risponde l'associazione stessa con il suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto della medesima.
6.3 - Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
6.4 - In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 7 - Scritture contabili
7.1 - L'anno sociale e finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
7.2 - Per ogni anno finanziario il consiglio direttivo presenta all'assemblea dei soci entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.
7.3 - Nel caso in cui si realizzino avanzi di gestione, gli stessi saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse. I proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso essere divisi tra i soci della "PER.ME." Onlus nemmeno in forme indirette.
Art. 8 - Organi dell'associazione
8.1 - Sono organi dell'Associazione "PER.ME" Onlus:
a) l'assemblea degli associati
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente; c) il Tesoriere; d) il Consiglio Direttivo.
8.2 - Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le cariche sociali sono sempre gratuite, nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi associativi, salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate nell'espletamento dei lori incarichi e delle loro funzioni.
Art. 9 - Rappresentanza e poteri di firma
9.1 - Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione in ogni sede; la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado; in caso di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo. Il presidente può sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e può aprire e gestire per conto della stessa uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi patrimoniali, potendo effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.
Art. 10 - Convocazione dell'assemblea
10.1 - L'assemblea è convocata dal presidente della "PER.ME." Onlus o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità e ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci aventi diritto a partecipare, non oltre quindici giorni dalla data della richiesta.
10.2 - L'assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e l'indirizzo, se diverso da quello della sede legale, da rendere conoscibile mediante uno almeno dei seguenti mezzi:- avviso da affiggere nella sede dell'associazione;- annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie;- lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;- telegramma contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;- e-mail contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorno prima di quello stabilito per l'adunanza;- divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione.
10.3 - La richiesta di convocazione da parte di almeno la metà dei soci di cui al comma 1 dovrà essere indirizzata al presidente del consiglio direttivo e per la conoscenza ai membri del consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine potrà essere convocata da qualsiasi membro del consiglio direttivo.
Art. 11 -Costituzione dell'assemblea
11.1 - L'assemblea è l'organo sovrano, rappresentativo della volontà dei soci. È composta da tutti gli iscritti alla associazione che sono in regola con il versamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
11.2 - Le deliberazioni dell'assemblea, regolarmente assunte, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
11.3 - L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita: a) in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; b) in seconda convocazione, quando sono presenti qualsivoglia numero di soci.
11.4 - L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
11.5 - Le votazioni potranno avvenire per voto palese o a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.
11.6 - Le riunioni dell'assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. Gli intervenuti alle assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati.
11.7 - Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all'associazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2532 c.c. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di tre (1 proprio più due per delega) voti complessivamente.
Art.12 -Competenze dell'assemblea
12.1 - Sono di competenza dell'assemblea in seduta ordinaria: a) l'approvazione delle linee associative e le decisioni inerenti altri oggetti attinenti alla vita e allo sviluppo dell'associazione, in particolare su quelli specificatamente sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo; b) l'approvazione del programma delle attività, del conto consuntivo e della relazione accompagnatoria; c) la nomina del consiglio direttivo, previa determinazione del numero dei suoi membri; d) l'approvazione e la modifica del regolamento interno, se esistente; e) ogni altra decisione prevista dal presente statuto.
12.2 - Sono di competenza dell'assemblea in sede straordinaria: a) le modifiche statutarie; b) lo scioglimento e l'estinzione della "PER.ME" Onlus, previa decisione sulla destinazione del suo patrimonio, così come previsto dal D.Lgs 460/97. Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza assemblare e la deliberazione di tanti associati che rappresentino almeno il 70% del numero totale degli associati stessi.
Art. 13 - Presidenza dell'assemblea
13.1 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da chi ne fa le veci; in loro mancanza da chi viene designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
13.2 - Il presidente dell'assemblea viene eletto dal consiglio direttivo nella sua prima adunanza.
Art.14 - Deliberazioni dell'assemblea
14.1 - In sede ordinaria le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti all'inizio dell'assemblea.
14.2 - In sede straordinaria è necessario il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti, per deliberare le modifiche dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei soci.
14.3 - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea. I verbali sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta.
14.4 - Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'art. 23 del Codice Civile.
14.5 - Le deliberazioni assembleari, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci.
Art. 15 - Composizione del consiglio direttivo
15.1 - Il consiglio direttivo è composto di un numero di consiglieri non inferiore a tre né superiore a nove, secondo determinazione dell'assemblea.
15.2 - i consiglieri sono eletti tra i candidati proposti dai soci; in caso di parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano di età. I componenti del consiglio direttivo possono essere rieletti; il consiglio direttivo dura in carica tre anni, ma se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti per surroga dai primi non eletti ed in subordine per cooptazione, dal consiglio direttivo. I consiglieri che sostituiscono quelli venuti a mancare decadono insieme con gli altri in carica.
15.3 - Il consigliere che non interviene ad un'adunanza consiliare deve comunicare i motivi della sua assenza. L'assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive, comporta decadimento dalla carica.
Art.16 - Convocazione del consiglio direttivo
16.1 - Il consiglio direttivo è convocato dal presidente della "PER.ME."Onlus mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, da rendersi conoscibile con qualsiasi mezzo. Il consiglio direttivo viene convocato almeno due volte l'anno.
Art.17 - Riunioni e deliberazione del consiglio direttivo
17.1 - Le riunioni e del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
17.2 - Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Le deliberazioni del consiglio devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente. Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale. I verbali del consiglio direttivo sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta motivata, avendone il diritto.
Art. 18 - Competenze del consiglio direttivo
18.1 Il consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per adempiere ai compiti attribuitigli dal presente statuto e per conseguire gli scopi dell'associazione.
18.2 - Il consiglio direttivo può delegare poteri al presidente ed ad altri suoi componenti, individualmente, congiuntamente, disgiuntamente, costituendo comitati, di cui determinano le norme di funzionamento.
18.3 - Sono di competenza del consiglio direttivo:
a) l'elezione nel proprio seno, nella prima seduta dopo la sua costituzione da parte dell'assemblea ordinaria, del Presidente della "PER.ME." Onlus, del Vice Presidente e del tesoriere;
b) la cura ed il conseguimento dell'oggetto sociale della "PER.ME." Onlus;
c) l'attuazione delle deliberazioni delle assemblee e la realizzazione del programma di attività approvato dalle assemblee stesse;
d) la gestione del patrimonio sociale;
e) l'amministrazione ordinaria e straordinaria della "PER.ME" Onlus;
f) la preparazione e la presentazione all'assemblea ordinaria del conto consuntivo, corredato da una relazione illustrativa;
g) l'esercizio delle altre funzioni che gli vengono attribuite dall'assemblea;
h) l'ammissione dei nuovi soci.
Art. 19 - Competenza del presidente
19.1 - Sono di competenza del presidente:
a) la rappresentanza legale della "PER.ME." Onlus;
b) la convocazione e la presidenza delle assemblee e delle riunioni consiliari;
c) la sovrintendenza alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;
d) il controllo e la tenuta del registro inventario dei beni e delle scritture contabili.
e) ogni altra funzione prevista dal presente statuto.
Art. 20 - Competenze del tesoriere
20.1 - Il tesoriere coadiuva il presidente nell'amministrazione dei beni dell'associazione.
20.2 - Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli provvede all'erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dall'associazione, nonché all'incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire a favore della stessa. All'interno del consiglio direttivo egli coadiuva il presidente nella corretta tenuta dei libri contabili e associativi. Il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.
Art.21 - Scioglimento
21.1 - In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i membri del consiglio direttivo, determinandone i poteri.
Art.22 - Disposizioni generali
22.1 - Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e della legislazione vigente in materia. Le parti firmatarie del presente atto convengono d'applicare le norme vigenti in tema di associazionismo e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni contenute nell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 si rende obbligatorio l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

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